Sono molteplici le questioni legali connesse alla pubblicazione di fotografie su un sito ecommerce. In questo articolo vogliamo fornirvi una panoramica degli aspetti più importanti.
Le tipologie di fotografie
Il tema della pubblicazione di fotografie online è disciplinato dalla legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941, la c.d. “LDA”), la quale riconosce sostanzialmente due tipologie di fotografie:
- le opere fotografiche dotate di carattere creativo, ossia di tratti individuali così evidenti da far riconoscere lo stile personale dell’autore;
- le semplici fotografie definite dall’art. 87 LDA come le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo.
Le opere fotografiche
Se le fotografie pubblicate sul sito ecommerce sono dotate di particolare creatività (es.: la fotografia di un vestito indossato da una modella) allora sono qualificabili come vere e proprie “opere fotografiche”.
Questo genere di fotografie gode di tutto il sistema di protezione che la LDA offre alla opere fotografiche, il quale poggia sulla esistenza di diritti morali e patrimoniali in capo all’autore.
In forza dei diritti morali, ad esempio, l’autore ha il diritto esclusivo di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione o altra modificazione.
I diritti morali possono essere fatti valere senza limite di tempo, dall’autore o dai suoi eredi.
L’autore di un’opera fotografica gode anche di diritti esclusivi di sfruttamento economico. Questi diritti implicano che spetta all’autore, ad esempio, il diritto di riprodurre, comunicare e distribuire le fotografie.
I diritti di sfruttamento economico durano fino a 70 anni dalla morte del fotografo e possono essere ceduti, in tutto in parte, dall’artista.
Ciò implica che il fotografo può cedere a terzi – in modo esclusivo o meno – il diritto di riprodurre una o più delle proprie fotografie, dietro compenso o a titolo gratuito.
Le riproduzioni fotografiche
Se le fotografie pubblicate sul sito e-commerce non hanno tratti “artistici” (es.: la riproduzione di un prodotto su sfondo bianco e senza alcun apporto creativo) allora saranno soggette alla disciplina delle riproduzione fotografiche ex art. 87 e ss. LDA.
In capo all’autore di queste fotografie non spettano tutti i diritti di sfruttamento economico previsti per le opere fotografiche ma solo quelli specificatamente indicati dalla legge.
Infatti, l’autore è sostanzialmente titolare solo del diritto esclusivo di riproduzione della fotografia (può impedire che altri riproducano la fotografia).
Questo diritto, però, può essere esercitato solamente se le fotografie riportano le seguenti indicazioni:
- il nome del fotografo (o della ditta dal quale il fotografo dipende);
- la data dell’anno di produzione.
La mancanza di questi dati non si ripercuote sulla riproduzione, che non viene considerata abusiva a meno che non venga provata la malafede del riproduttore.
Il diritto esclusivo di riprodurre questa tipologia di fotografie dura 20 anni dalla data di produzione della foto.
Le fotografie digitali
Per evitare l’indebita riproduzione di fotografie digitali sono stati sviluppati nel tempo diversi software.
Uno dei più diffusi è la chiave di marcatura elettronica, la quale include nella foto un codice identificativo che la rende univoca (chi copia la foto copia anche questo codice e pertanto è molto facile capire se la fotografie è originale o meno).
Un altro sistema installa invece un marchio che blocca la riproduzione della fotografia in assenza di una password. Solo l’inserimento della password corretta permetterà la riproduzione della fotografia.
Esiste anche il c.d. “watermark”, un marchio inserito nell’immagine che identifica l’autore della stessa. Questo sistema non impedisce la copia dell’immagine ma indica i dati del titolare del diritto d’autore (che può quindi essere contattato per il consenso alla riproduzione).
Note sull’autore
Lorenzo Grassano è titolare dello Studio Legale Grassano di Milano. Esperto di ecommerce e privacy law, assiste dal punto di vista legale siti e start-up italiani e stranieri. Da quando ha fondato LegalBlink, servizio di assistenza legale per web agency e merchant, acquista quasi tutto solo online.